Art. 16
In vigore dal 1 gen 2009
1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193#art-16