Art. 13
In vigore dal 1 gen 2009
1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, si provvede con le seguenti modalità:
a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all', commi 3, 4 e 5, della legge;
b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all', comma 1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all', comma 1, lettera b).
2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-10-10;193#art-13