Art. 10

In vigore dal 1 gen 2009
1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate: a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro; b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione può riguardare gli ultimi cinque anni di attività. 3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di patronato, unitamente alle tabelle di cui all', lettera b), e deve contenere: a) il punteggio di attività riconosciuto; b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall', nonché il numero dei punti organizzativi attribuiti; c) il verbale deve altresì riportare le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato. 4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera c), al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.
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