Art. 7
In vigore dal 22 nov 2008
1. È consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. È vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente agli ftalati individuati con il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e 75105, la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.
3. È vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760, la produzione e l'importazione di coperchi muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.
4. È vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640 e numero CAS 000123-77-3.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 1° maggio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 settembre 2008
per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398
Storico versioni
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