Art. 4

In vigore dal 22 nov 2008
1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 2. L'allegato IV, sezione I, Parte A, «Determinazione della migrazione globale» del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale e specifica» di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 è modificato come segue. a) nell'introduzione del Capitolo I è inserita, in fine, la seguente frase: «Per "Alimenti non grassi" si intendono gli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante D».
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