Art. 5
In vigore dal 22 nov 2008
1. Il decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è modificato come segue.
a) All'allegato I, sezione A "Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza" sono inserite, in fine, le sostanze riportate nell'allegato II del presente regolamento;
b) all'allegato I, sezione A "Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza" è modificata la colonna "restrizioni e/o specifiche"
per le sostanze riportate nell'allegato III del presente regolamento;
c) l'allegato II, "Simulanti da impiegare per la verifica della
migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti", è modificato come segue:
1) il punto 3 della "Premessa" è sostituto dal seguente:
"3. Quando il segno "X" è seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come "coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)" viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento".
2) dopo il punto 4 della "Premessa" è inserito il seguente punto 4 bis:
"4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera "b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v)";
3) il punto 7 della tabella è sostituito dal seguente.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
d) all'allegato III, sezione 1, lettera D "Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione", dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-bis e 6, riportati nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2008-09-24;174#art-5