Art. 3

In vigore dal 22 nov 2008
1. L'articolo 9-ter, come inserito con l', comma 1, lettera d) del decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente: «1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1. 3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente regolamento. 4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita».
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