Art. 4
Attuazione amministrativa
In vigore dal 24 mag 2008
1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo.
3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 397
Storico versioni
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