Art. 1
Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
In vigore dal 24 mag 2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l', comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti;
Visto altresì il medesimo , comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità, i criteri ed i limiti del contributo in questione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;
Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
1. Possono accedere ai contributi previsti dall', comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali.
2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Può essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a più quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprietà e ubicati nella stessa regione, anche riguardante più manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non può essere superiore a due anni.
3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalità di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalità alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-07;83#art-1