Art. 2
Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni
In vigore dal 24 mag 2008
1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non può essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile è riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o più delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali.
2. I contributi di cui all' sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.
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