Art. 3
Modalità di gestione
In vigore dal 24 mag 2008
1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalità di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'.
3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilità del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso.
4. Il bando di gara prevede le modalità di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-07;83#art-3