Art. 6
Oneri di funzionamento
In vigore dal 5 gen 2008
1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 245
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;240#art-6