Art. 4
Banca dati
In vigore dal 8 lug 2020
1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.
2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Autorità politica con delega alla famiglia conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;240#art-4