Art. 2
Composizione dell'Osservatorio
In vigore dal 8 lug 2020
1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall'Autorità politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall'Autorità politica con delega alle pari opportunità, da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con più ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.
2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Autorità politica con delega alla famiglia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti.
3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso è determinato nel limite delle risorse di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;240#art-2