Art. 1

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

In vigore dal 8 lug 2020
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20; Visto l', comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: . Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. 2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 3. In particolare, l'Osservatorio: a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi; b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni; c) promuove studi e ricerche sul fenomeno; d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate; e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269; f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.... Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità; h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;240#art-1

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