Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 30 nov 2007
1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che posseggano i requisiti sostanziali di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sin dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per il regime impositivo di cui all' a partire dal medesimo periodo di imposta, se inseriscono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola» ed adeguano lo statuto entro il primo periodo di imposta per il quale è esercitata l'opzione. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 settembre 2007 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 323
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-27;213#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo