Art. 5
Plusvalenze e minusvalenze
In vigore dal 30 nov 2007
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo testo unico relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di cui all' acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali è efficace l'opzione di cui all' non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi di imposta.
2. Le plusvalenze di cui al citato articolo 86, comma 1, e le minusvalenze di cui al suddetto articolo 101, comma 1, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di cui all' acquisiti in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione di cui all' si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione prevista dall' e concorrono alla formazione del reddito secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili si determinano, in ogni caso, secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi.
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