Art. 4

Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito

In vigore dal 30 nov 2007
Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito 1. In corso di efficacia dell'opzione di cui all', i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui al comma 1. 3. I componenti positivi e negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito di impresa. 4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi alle perdite formatesi in periodi anteriori a quello da cui ha effetto l'opzione di cui all'.
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