Art. 2

Esercizio dell'opzione e sua efficacia

In vigore dal 30 nov 2007
1. Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 2. L'opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui per i soggetti indicati all' vengono meno i requisiti prescritti dall' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
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