Art. 5

Determinazione della perdita da rimborsare

In vigore dal 11 apr 2007
1. L'importo della perdita che il Fondo può rimborsare è composta dall'ammontare del credito rispondente ai requisiti di cui all', comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 353
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-02-22;31#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo