Art. 5
5 / 5Determinazione della perdita da rimborsare
In vigore dal 11 apr 2007
1. L'importo della perdita che il Fondo può rimborsare è composta dall'ammontare del credito rispondente ai requisiti di cui all', comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 353
Storico versioni
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