Art. 1

Costituzione del Fondo di garanzia

In vigore dal 11 apr 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici» e, in particolare, l', il quale attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali; Visto il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge n. 157/1999 aggiunto dall'articolo 39-quaterdecies, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale è stabilito che le risorse erogate ai partiti politici ai sensi della stessa legge n. 157 costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse e che i creditori dei partiti e movimenti politici non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave; Visto il comma 2 dell'articolo 6-bis della predetta legge n. 157/1999 che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati dall' della citata legge n. 157/1999, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente normativa con modalità di gestione e funzionamento stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, con la quale nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è stato istituito, tra l'altro, il capitolo 1638 denominato «Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 193/MIX/13646 del 30 novembre 2006; Adotta il seguente regolamento: . Costituzione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, calcolate annualmente sulla base di quanto spettante ai movimenti e partiti politici secondo le previsioni di cui al comma 5 dell' della legge n. 157/1999, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
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