Art. 3

Motivi di non operatività della garanzia del Fondo

In vigore dal 11 apr 2007
1. Sono motivi di non operatività della garanzia del Fondo: a) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive che ha pregiudicato o, comunque, non consentito il recupero del credito; b) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.
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