Art. 5

In vigore dal 26 lug 2006
1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento, è consentita a partire dal 1° settembre 2005. 2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006. 3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 maggio 2006 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115
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