Art. 2

In vigore dal 26 lug 2006
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue: a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM è sostituita dalla seguente: «QM = Quantità massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»; b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento; c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» è modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.
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