Art. 4
In vigore dal 26 lug 2006
1. Il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:
a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;
b) all'articolo 10 è inserito, infine, il seguente comma:
«2. Tuttavia la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2006-05-04;227#art-4