Art. 3
In vigore dal 26 lug 2006
1. Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:
a) l'allegato I è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;
b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2006-05-04;227#art-3