Capo III
Art. 7
Progressione di carriera
In vigore dal 19 nov 2005
1. La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato avviene in soprannumero, in conformità alla normativa vigente.
2. Gli avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo ad essere ammesso al concorso o allo scrutinio per la promozione.
3. Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-10-07;228#art-7