Capo I
Art. 2
Trasferimento ad altre amministrazioni
In vigore dal 19 nov 2005
1. Il trasferimento del personale di cui all' del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. L'amministrazione alla quale è inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all' del presente regolamento può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. Qualora l'amministrazione non si pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
4. Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-10-07;228#art-2