Capo I
Art. 1
Personale assolutamente inidoneo per infermità
In vigore dal 19 nov 2005
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;
Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Personale assolutamente inidoneo per infermità
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda è presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all', comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-10-07;228#art-1