Capo I

Art. 3

Modalità del passaggio

In vigore dal 19 nov 2005
1. Il trasferimento del personale di cui all' del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, purchè sussista un arco temporale di almeno cinque anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica, è disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime anche in ordine al profilo professionale di destinazione, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla professionalità maturata, al tipo di infermità accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda. 2. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. 3. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. 4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero. 5. Il personale trasferito conserva l'anzianità della qualifica di provenienza, quella complessivamente maturata ed il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.
Storico versioni

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