Capo III
Art. 9
Divieto di riammissione
In vigore dal 19 nov 2005
1. Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 2005
Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-10-07;228#art-9