Art. 9 · Divieto di riammissione
Capo III

Art. 9

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Divieto di riammissione

In vigore dal 19 nov 2005
1. Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 2005 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101
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