Art. 6
Inserimento del credito statale nello stato passivo
In vigore dal 29 gen 2005
1. Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalità, nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.
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