Art. 5
Richiesta di operatività della garanzia
In vigore dal 29 gen 2005
1. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
2. La richiesta di cui al comma 1 è inviata per conoscenza al commissario straordinario dell'impresa debitrice, il quale dovrà trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori.
4. Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
5. A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3) del codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.
6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
Storico versioni
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