Art. 1
Soggetti beneficiari
In vigore dal 29 gen 2005
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall' della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;
Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l', in forza del quale il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-bis;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del decreto medesimo;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l', comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese;
Vista la comunicazione della Commissione europea concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (2004/C 244/02);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004);
D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004);
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari
1. La garanzia statale è concessa, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attività produttive:
a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall' del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;
b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.
2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-12-23;319#art-1