Art. 4

Oggetto e limiti della garanzia

In vigore dal 29 gen 2005
1. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita. 2. Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca. 3. Nel caso di finanziamenti in valuta diversa dall'euro la garanzia è commisurata al controvalore in euro del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale in vigore alla data della sua concessione e può essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio. 4. In deroga al disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia può essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.
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