Art. 4

Procedure di attuazione

In vigore dal 3 ago 2004
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, interessata all'uopo dal Ministero degli affari esteri, verifica, anche attraverso procedure informatizzate o conferenze di servizi coinvolgenti le Amministrazioni di volta in volta interessate, l'assenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che disponga di caratteristiche professionali analoghe a quelle corrispondenti ai posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali, comunicandone gli esiti al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero degli affari esteri provvede quindi: a) all'individuazione del candidato le cui caratteristiche siano maggiormente corrispondenti ai requisiti richiesti sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche come risultanti dalle candidature inviate per lo specifico posto vacante presso l'ente od organismo internazionale di interesse; b) ad assumere le iniziative utili al sostegno della candidatura del dipendente presso l'ente od organismo internazionale. Art. 5. Assenza di oneri per la finanza pubblica 1. La nomina od il conferimento di incarico da parte dell'ente od organismo internazionale non dà diritto all'attribuzione di alcuna indennità od emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 maggio 2004 Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 257
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