Art. 3
Iscrizione nell'elenco
In vigore dal 3 ago 2004
1. Il Ministero degli affari esteri, esaminata la richiesta e valutata la sua compatibilità con l'articolo 9 della legge n. 145 del 2002, nonché con le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'iscrizione dandone comunicazione all'impresa richiedente.
2. A seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all', il Ministero degli affari esteri, nei limiti dei posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali:
a) segnala alle imprese le offerte di impiego disponibili nelle aree di attività in cui operano, trasmettendo altresì il materiale informativo utile alla presentazione delle candidature con la richiesta dei dati personali e professionali relativi al personale che intendono mettere a disposizione;
b) invita le imprese a far presentare ai propri dipendenti, già individuati ed in possesso dei requisiti richiesti, la candidatura alla specifica offerta direttamente all'organizzazione internazionale, inviando per conoscenza copia della documentazione al Ministero stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2004-05-27;218#art-3