Art. 1
Elenco delle imprese
In vigore dal 3 ago 2004
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti l'articolo 9 e l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demanda ad apposito regolamento la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile;
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Elenco delle imprese
1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
2. Le imprese di cui ai Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana per ricoprire posti od incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2004-05-27;218#art-1