Art. 2
Domanda di iscrizione nell'elenco
In vigore dal 3 ago 2004
1. Le istanze con le quali le imprese interessate chiedono al Ministero degli affari esteri l'iscrizione nell'elenco di cui all' indicano espressamente:
a) la propria denominazione o ragione sociale, con l'indicazione del numero di iscrizione al tribunale od al registro delle imprese;
b) l'area di attività in cui operano;
c) gli enti od organismi internazionali di interesse;
d) i settori professionali ed il numero massimo di candidati per ogni settore professionale che intendono fornire;
e) l'impegno a mantenere il posto di lavoro al proprio personale chiamato a ricoprire posti od incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa, comunque non superiore a tre anni, non rinnovabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2004-05-27;218#art-2