Art. 5

Il patrimonio

In vigore dal 1 lug 2004
1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
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Il patrimonio (Art. 5 Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.) — Testo vigente | Portale Normativo