Art. 6
Partecipazioni bancarie di controllo
In vigore dal 1 lug 2004
1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall', commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato .
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-05-18;150#art-6