Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 lug 2004
1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all', comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo. 2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 maggio 2004 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 276
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