Art. 5
5 / 7Il patrimonio
In vigore dal 1 lug 2004
1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
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