Art. 15
Decreto di cambiamento delle generalità
In vigore dal 10 lug 2004
1. Quando è necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell', commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalità, i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.
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