Art. 18

Norme finali

In vigore dal 10 lug 2004
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione», nonché il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 aprile 2004 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2004-04-23;161#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme finali (Art. 18 Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.) — Testo vigente | Portale Normativo