Art. 17
Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità
In vigore dal 10 lug 2004
Autorità designata per le richieste di atti o certificati
relativi alle nuove generalità
1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.
2. La Commissione centrale può autorizzare l'Autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall', comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.
3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.
4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalità è un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all', comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalità.
5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresì, a comunicare, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalità.
6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.
Storico versioni
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