Art. 5

Modalità di accesso alla banca di dati

In vigore dal 24 apr 2004
1. L'accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di copie ed estratti è disciplinato come segue; esso è: a) riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione nonché ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile. In quest'ultimo caso, il capo dell'ufficio individua i magistrati autorizzati all'accesso; b) consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio; c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i) del comma 1 dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni. 2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente. 3. I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del servizio e le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché per statistiche sulla base di dati anonimi. 4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi scopi connessi alle finalità per le quali la banca di dati è istituita.
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