Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2004
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»; Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 149 del 2001, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, concernente: «Norme in materia di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche in relazione all'amministrazione della Giustizia»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003; Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per: a) «banca di dati»: la banca di dati costituita presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, nonché alle persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall'articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149; b) «dati»: i dati previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini specifici dei tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dalle singole regioni, nonché ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione; c) «uffici della giurisdizione minorile»: i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione della famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso la corte di cassazione; d) «regole procedurali di carattere tecnico operativo»: le regole emanate con decreto del Ministro della giustizia per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati; e) «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-02-24;91#art-1

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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante modalita' di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.) — Testo vigente | Portale Normativo